DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DEI LAVORI
Il direttore dei lavori (DL) è la figura professionale scelta dal committente, in base alle opere da eseguire e al titolo professionale richiesto dalle normative vigenti per l’esecuzione di tali opere con lo scopo di seguire l’andamento regolare del cantiere.
I compiti del direttore dei lavori sono molteplici e sono:
- Principalmente ha il ruolo di dirigere una o più persone nell’esecuzione di specifiche opere volte a realizzare un progetto preventivamente approvato da un committente ed eventualmente approvato anche dalla Pubblica Amministrazione se soggetto a norme di legge vigenti;
- La redazione dei SAL o, se redatti dall’impresa costruttrice, il controllo e l’avallo di questi ultimi (stato avanzamento lavori). Nei lavori privati le mansioni eventualmente svolte dal direttore dei lavori nel controllo dei SAL possono essere di natura quantitativa (computi delle opere eseguite) e non di natura finanziaria (accordi privati che possono essere riservati a committente – impresa costruttrice). Nei lavori privati, inoltre, salvo che non venga specificatamente contemplata nella lettera d’incarico, la rendicontazione e controllo dei SAL viene generalmente svolta dal committente stesso o da un suo tecnico terzo di fiducia.
- La vidimazione di eventuali modifiche tecniche migliorative del progetto;
- La stesura dei verbali di riunione e di eventuali ordini di servizio;
- La verifica della corretta esecuzione dei lavori;
- Il rilascio di eventuali certificati che possono essere quelli di corretta posa in opera, di corretta esecuzione dei lavori o altri previsti dalla legge.
Di fatto il richiamato obbligo di diligenza si esplicita attraverso una serie di attività che il direttore dei lavori deve svolgere e che riguardano, in sintesi:
- il controllo dei lavori (presenza in cantiere anche non giornaliera),
- la conformità delle opere con il progetto (piena rispondenza dei lavori a quanto stabilito dal progetto),
- conformità normativa (adeguatezza e corrispondenza dell’eseguito alle norme vigenti),
- verifica tecnica (compiutezza e correttezza tecnica delle lavorazioni eseguite),
- verifica contabile-amministrativa (correttezza degli atti contabili e corrispondenza delle liquidazioni rispetto ai lavori – completezza delle autorizzazioni richieste).
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è figura stabilita dalla legge, la quale legge, nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili, gli attribuisce compiti di coordinamento e verifica ai fini del rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
In questa prospettiva egli, pur depositario di una propria posizione di garanzia, assume un ruolo di orientamento vigile nei confronti dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi. A partire dalla valutazione di coerenza del Piano operativo di sicurezza (POS) col Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) -laddove previsto-, sino alla verifica delle prescrizioni di sicurezza per tutta la durata dei lavori.
Suo compito precipuo appare allora anche la verifica dell’adempimento degli obblighi formativi relativamente ai lavoratori operanti sul cantiere.
Né va sottaciuto che la Corte di Cassazione riconosce con frequenza la responsabilità del CSE per comportamenti omissivi rispetto al suo obbligo di vigilanza.
Si precisa che in questa breve disanima ci si limiterà a considerare gli obblighi formativi per i soli lavoratori e preposti, richiamando tuttavia specifici obblighi per i lavoratori autonomi. Si richiama inoltre la precisazione secondo la quale la formazione dei preposti non deve svolgersi obbligatoriamente secondo i contenuti dell’Accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011. Nel caso tuttavia venga posto in essere un percorso formativo diverso, è responsabilità del datore di lavoro dimostrare di aver fornito ai preposti la formazione “adeguata e specifica” di cui all’art. 37, comma 7, D.Lgs. 81/08.
CONSULENZA E COORDINATORE SICUREZZA
1.1 CONSULENZA IN TERMINI DI SICUREZZA
Come consulenza questo studio ai fini della formazione redigerà corsi abilitazione, preparazione e di aggiornamento per privati ed aziende.
Il portale verrà aggiornato continuamente e sarà possibile verificare quali corsi saranno eseguiti, dove e quando, costi e la possibilità di iscrizione.
1.2 COORDINATORE SICUREZZA
Quella del coordinatore della sicurezza è una figura professionale importantissima, che riguarda in dettaglio la sicurezza sul lavoro e la regolarità dei cantieri temporanei e mobili. Dei cantieri edili ad esempio e in generale dei “lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali. È una figura chiave, che si trova nella posizione intermedia, di ponte, tra i committenti e i progettisti ai quali spetta la prima e indispensabile pianificazione e organizzazione della sicurezza in cantiere, le ditte sul campo e gli operai. È una figura che ha due parti, due sezioni e rispettivi ruoli, distinti e paralleli che possono essere ricoperti anche da due professionisti differenti. Parliamo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
Dove nasce il ruolo del coordinatore
Tre sono i testi di legge chiave sui quali si basa il ruolo di questo responsabile della sicurezza nei cantieri, in riferimento ovviamente a entrambi gli aspetti citati. Tre testi che in ordine cronologico sono: Decreto legislativo 626/94 nota a tutti come 626; Decreto legislativo 494/96 “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”, e infine ovviamente il Testo unico sulla sicurezza 81 08. Ovviamente, faremo riferimento normativo e citeremo maggiormente in questa breve descrizione il Testo unico, che sappiamo essere l’ultimo testo portante emesso dal legislatore in materia sicurezza lavoro e primo riferimento in ordine temporale per ogni provvedimento,e per ogni regola attualmente in vigore. Non mancheremo però di fornire per completezza di informazione altri riferimenti normativi utili.
Ruolo e responsabilità del coordinatore della sicurezza
Il Testo unico nel “Titolo IV Cantieri temporanei e mobile – Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” così definisce entrambi le figure sopraccitate.
“Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, che “Redige” il piano di sicurezza e di coordinamento. Predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica. Il fascicolo non é predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria. “Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori che:
- Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento […] assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto adegua il piano di sicurezza e di coordinamento […] e il fascicolo […] in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni alle prescrizioni del piano e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”.