Direzione Lavori e Coordinatore Sicurezza CSP CSE

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Il direttore dei lavori (DL) è la figura professionale scelta dal committente, in base alle opere da eseguire e al titolo professionale richiesto dalle normative vigenti per l’esecuzione di tali opere con lo scopo di seguire l’andamento regolare del cantiere.

I compiti del direttore dei lavori sono molteplici: principalmente ha il ruolo di dirigere una o più persone nell’esecuzione di specifiche opere volte a realizzare un progetto preventivamente approvato da un committente ed eventualmente approvato anche dalla Pubblica Amministrazione se soggetto a norme di legge vigenti.

La redazione dei SAL o, se redatti dall’impresa costruttrice, il controllo e l’avallo di questi ultimi (stato avanzamento lavori). Nei lavori privati le mansioni eventualmente svolte dal direttore dei lavori nel controllo dei SAL possono essere di natura quantitativa (computi delle opere eseguite) e non di natura finanziaria (accordi privati che possono essere riservati a committente – impresa costruttrice). Nei lavori privati, inoltre, salvo che non venga specificatamente contemplata nella lettera d’incarico, la rendicontazione e controllo dei SAL viene generalmente svolta dal committente stesso o da un suo tecnico terzo di fiducia.

La vidimazione di eventuali modifiche tecniche migliorative del progetto;

La stesura dei verbali di riunione e di eventuali ordini di servizio;

La verifica della corretta esecuzione dei lavori;

Il rilascio di eventuali certificati che possono essere quelli di corretta posa in opera, di corretta esecuzione dei lavori o altri previsti dalla legge.

Di fatto il richiamato obbligo di diligenza si esplicita attraverso una serie di attività che il direttore dei lavori deve svolgere e che riguardano, in sintesi:

il controllo dei lavori (presenza in cantiere anche non giornaliera),

la conformità delle opere con il progetto (piena rispondenza dei lavori a quanto stabilito dal progetto),

conformità normativa (adeguatezza e corrispondenza dell’eseguito alle norme vigenti),

verifica tecnica (compiutezza e correttezza tecnica delle lavorazioni eseguite),

verifica contabile-amministrativa (correttezza degli atti contabili e corrispondenza delle liquidazioni rispetto ai lavori – completezza delle autorizzazioni richieste).

Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è figura stabilita dalla legge, la quale legge, nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili, gli attribuisce compiti di coordinamento e verifica ai fini del rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

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