Ristrutturazione e restauro

Ristrutturazione e restauro

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l’installazione o la revisione di impianti tecnologici. 

Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi e area di sedime, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e per l’installazione di impianti tecnologici.

2. Qualora l’intervento di ristrutturazione edilizia interessi edifici già parzialmente demoliti, o vi siano gravi problemi per lo stato di collabenza dell’immobile e per la sicurezza del cantiere, e si renda pertanto necessaria la demolizione di parti più o meno estese dell’edificio, potrà essere inoltrata apposita istanza, corredata da relazione statica giurata redatta da un tecnico competente. In tale caso potrà essere autorizzata la demolizione totale o parziale dell’edificio e la sua ricostruzione, nel pieno rispetto di quanto già eventualmente concessionato, prescrivendo se necessario speciali cautele o modalità esecutive e fermo restando quanto disposto al successivo comma.

3. Affinchè un intervento edilizio possa essere ricompreso nella ristrutturazione edilizia occorre che l’organismo edilizio sul quale si svolgono gli interventi rimanga alla fine il medesimo per forma, volume, sagoma ed ubicazione. La Su può variare nei limiti consentiti dalle norme di PRG.

4. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono soggetti a D.I.A., salvo quelli realizzati in zone A di P.R.G. e per gli edifici all’interno delle fasce di tutela soggetti alla L.431/85, nel qual caso sono entrambi soggetti a permesso di costruire. Inoltre sono soggetti a permesso di costruire le ristrutturazioni di interi edifici con modifiche di volume e sagoma.

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1. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi e area di sedime, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e per l’installazione di impianti tecnologici.

2. Qualora l’intervento di ristrutturazione edilizia interessi edifici già parzialmente demoliti, o vi siano gravi problemi per lo stato di collabenza dell’immobile e per la sicurezza del cantiere, e si renda pertanto necessaria la demolizione di parti più o meno estese dell’edificio, potrà essere inoltrata apposita istanza, corredata da relazione statica giurata redatta da un tecnico competente. In tale caso potrà essere autorizzata la demolizione totale o parziale dell’edificio e la sua ricostruzione, nel pieno rispetto di quanto già eventualmente concessionato, prescrivendo se necessario speciali cautele o modalità esecutive e fermo restando quanto disposto al successivo comma.

3. Affinchè un intervento edilizio possa essere ricompreso nella ristrutturazione edilizia occorre che l’organismo edilizio sul quale si svolgono gli interventi rimanga alla fine il medesimo per forma, volume, sagoma ed ubicazione. La Su può variare nei limiti consentiti dalle norme di PRG.

4. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono soggetti a D.I.A., salvo quelli realizzati in zone A di P.R.G. e per gli edifici all’interno delle fasce di tutela soggetti alla L.431/85, nel qual caso sono entrambi soggetti a permesso di costruire. Inoltre sono soggetti a permesso di costruire le ristrutturazioni di interi edifici con modifiche di volume e sagoma.

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali, nonchè delle caratteristiche distributive dell’organismo stesso, ne consentono destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, la eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.

1) Restauro e risanamento conservativo

Il tipo di intervento prevede:

– La valorizzazione degli aspetti architettonici, per quanto concerne il ripristino dei valori originali, mediante:

  • il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni; su questi ultimi sono consentite parziali modifiche purchè non venga alterata l’unitarietà del prospetto e siano salvaguardati gli elementi di particolare valore stilistico;
  • il restauro e il ripristino degli ambienti interni nel caso in cui vi siano elementi di documentata importanza;

– Il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la posizione dei seguenti elementi strutturali qualora gli stessi siano tipologicamente originali:

  • murature portanti sia interne che esterne;
  • solai e volte;
  • scale;
  • tetto, con ripristino del manto di copertura originale o simile all’originale;
  • sporti di gronda senza modificarne le caratteristiche dimensionali;

– L’eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all’impianto originario ed agli ampliamenti organici del medesimo, che possono concorrere all’opera di risanamento, funzionale e formale, delle aree e degli spazi liberi.

– L’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti recedenti.

– E’ ammessa la ristrutturazione delle scale esistenti senza modificare la posizione del vano; è inoltre ammessa la realizzazione di nuove scale di accesso al sottotetto, ai corpi secondari e di collegamento interno, sono ammessi soppalchi interni purchè non eccedano il 50% della superficie del locale interessato e semprechè sia salvaguardata la lettura del soffitto se voltato o cassonato.

– L’intervento di restauro e risanamento conservativo è soggetto a D.I.A. salvo quando attuato nelle zone A nel qual caso è soggetto al Permesso di Costruire.

2) Ripristino tipologico

L’intervento di ripristino tipologico è previsto per edifici alterati nelle loro caratteristiche tipologiche ed architettoniche, e/o già parzialmente demoliti, o in stato di collabenza, di cui sono note (attraverso documentazione storica, catastale, fotografica, etc.) le caratteristiche originarie, riconoscibili anche in altre U.E. dello stesso periodo storico e della stessa area culturale. Il tipo di intervento prevede la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:

  • il ripristino dei collegamenti verticali e orizzontali collettivi quali androni,blocchi scale, portici;
  • il ripristino ed il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unità edilizie preesistenti ed aree scoperte, quali corti e chiostri;
  • il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali: partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura;
  • L’intervento di ripristino tipologico è soggetto a Permesso di Costruire.

3) Recupero e risanamento delle aree libere

gli interventi di “recupero e risanamento delle aree libere”, sono quelli che riguardano le aree e gli spazi liberi. L’intervento concorre all’opera di risanamento, funzionale e formale, delle aree stesse. Il tipo di intervento prevede l’eliminazione di opere incongrue esistenti e la esecuzione di opere capaci di concorrere alla riorganizzazione funzionale e formale delle aree e degli spazi liberi.

L’intervento è soggetto a D.I.A. salvo quando attuato nelle zone A nel qual caso è soggetto a Permesso di Costruire.

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